vai al contenuto vai al menu principale

Ritiro della patente di guida: richiesta permesso ad ore

E' possibile richiedere una "patente ad ore".

Entro 5 giorni
dal ritiro della patente e solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, il conducente a cui è stata sospesa la patente può presentare istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie e comunque di non oltre tre ore al giorno.

La richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e documentata ed è possibile presentarla solo per i seguenti casi:

lavoratore
che necessita di permesso per raggiungere il posto di lavoro
qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri.
Documenti da allegare:

certificazione del datore di lavoro indicante l'articolazione dell'orario di lavoro;

dichiarazione di responsabilità del conducente in merito alla impossibilità o gravosità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi non propri, con indicazioni precise su esistenza o meno di mezzi pubblici, eventuali orari nonché su gravosità- costo utilizzo del mezzo pubblico;

se trattasi di lavoratore che usufruisce dei permessi di cui all'art. 33 della Legge 104/92 la dichiarazione del punto precedente dovrà essere rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti che il dipendente beneficia dei permessi previsti dalla Legge 104/92.
freccia giu

non lavoratore
che beneficia dell'art. 33 Legge 104/92
il beneficio dei permessi può essere per sè o per coloro che devono fornire assistenza a familiare o figlio disabile.
Documenti da allegare:

copia della certificazione rilasciata dalla Commissione Invalidità Civile che riconosce le condizioni di cui all'art. 33 Legge 104/92 a favore del richiedente o di familiare che rientra nel rapporto di parentela indicato dalla suddetta legge;

istanza di rilascio di permesso orario riportante, sotto forma di dichiarazione di responsabilità (ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000) rapporto di parentela, impossibilità per altro beneficiario di provvedere al trasporto del diversamente abile, indicazione precisa dei giorni e degli orari nei quali effettuerà il trasporto.
sezionesezione

Il richiedente in entrambi i casi dovrà inoltre dichiarare:


che contestualmente alla violazione commessa non è rimasto coinvolto in un incidente stradale;

di rinunciare a presentare ricorso avverso il verbale di violazione, sia in sede amministrativa (ex art. 203 CdS) che in sede giurisdizionale (ex art. 204 bis CdS).
L'istanza deve essere presentata alla Prefettura del luogo dove è stata commessa la violazione entro 5 giorni dal ritiro della patente.

Se la dichiarazione non è presentata e sottoscritta direttamente negli uffici della Prefettura l'interesato deve allegare alla domanda una fotocopia non autenticata del suo documento di identità (ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000).

L'autorizzazione temporanea alla guida decorre dal momento in cui viene notificata l'ordinanza di sospensione della patente, che contiene anche la relativa deroga.
Il conducente sorpreso alla guida senza essere stato ancora autorizzato incorre nella revoca della patente ai sensi dell'art. 218 comma 6 del codice dell strada.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare in forma anonima ed aggregata le visite al sito (statistiche)