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DeCertificazione - Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive

Scheda del servizio

Autocertificazioni
Dal 1° gennaio 2012 sono in vigore le nuove norme in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa introdotte dall’art. 15, comma 1, della legge n. 183 del 12/11/2011.

I certificati anagrafici e di stato civile non potranno più essere richiesti ai cittadini da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori dei pubblici servizi.

I cittadini pertanto potranno avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) e della dichiarazione sostitutiva di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) che le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare.


L’art. 30-bis D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 ha modificato gli artt. 2, comma 1, e 71, comma 4, del D.P.R. 445/2000 estendendo l’obbligo anche nei confronti dei privati (banche, assicurazioni,  poste, studi professionali ecc.)

A chi si rivolge (Articolo 3 (D.P.R. 445/2000)
1. Le disposizioni testo unico D.P.R. 445/2000 si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

In sostituzione delle normali certificazioni il cittadino può comprovare i seguenti stati, qualità e fatti con  dichiarazioni sostitutive di certificazioni, anche contestuali all’istanza, debitamente sottoscritte:
▪data e il luogo di nascita
▪ residenza
▪cittadinanza
▪godimento dei diritti civili e politici
▪stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
▪stato di famiglia
▪esistenza in vita
▪nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
▪iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
▪appartenenza a ordini professionali
▪titolo di studio, esami sostenuti
▪qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di ▪aggiornamento e di qualificazione tecnica
▪situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
▪assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
▪possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
▪stato di disoccupazione
▪qualità di pensionato e categoria di pensione
▪qualità di studente
▪curatore e simili
▪iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
▪tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
▪di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
▪di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
▪qualità di vivenza a carico
▪tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
▪di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
La firma apposta sull’autocertificazione non deve essere autenticata.

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Validità dei certificati (art. 41 D.P.R. 445/2000)
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

Ai sensi dell’art. 48 comma 1 D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Ai sensi dell’art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000 costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese a norma del succitato decreto.

Controlli
(art. 71 D.P.R. 445/2000)
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per il quali sono rese le dichiarazioni.
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all’art. 2 D.P.R. 445/2000 l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Decadenza dai benefici
(art. 75 D.P.R. 445/2000)
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di acceso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni da quanto l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

Norme penali
(art. 76 D.P.R. 445/2000)
1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2.L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3.Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni sostitutive rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4.Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea da pubblici uffici o dalla professione d’arte.
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ANPR
(Anagrafe Nazionale Popolazione residente)
In data 21.06.2019 il Comune di Biandrate è subentrato in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione residente) che è la banca dati nazionale nella quale confluiranno tutte le anagrafi comunali
Attraverso l’area riservata del sito del Ministero dell’Interno i cittadini residenti nei Comuni subentrati in ANPR potranno consultare i propri dati anagrafici e stampare un modello di autocertificazione (nascita, stato civile, cittadinanza, famiglia anagrafica, residenza, esistenza in vita).
Per utilizzare il servizio, è necessario autenticarsi con:
-SPID, rilasciato da uno dei gestori dell'identità digitale
- CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA, per mezzo dei necessari strumenti software e hardware
- CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI, quale ad esempio una tessera sanitaria a ciò abilitata


Informativa aggiornata in data 26 marzo 2021


Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Affari generali, Istruzione, Socio assistenziale, Cimiteriale
Responsabile Dott. Giovanni Bentivoglio
Personale Elena Bertoldi - Istruttore
Indirizzo Piazza C. Battisti n.12
Telefono 0321.83122 int. 4
Fax 0321.838219
Email amministrazione@comune.biandrate.no.it
PEC comune.biandrate@legalmail.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì, mercoledì e venerdì 11.00 - 13.00
Martedì e giovedì 11.00 - 13.00 / 15.00 - 16.00

Ultimo aggiornamento pagina: 09/04/2021 09:00:25

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